Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica, libera espressione artistica e mezzo di promozione culturale, è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Essa costituisce patrimonio storico, culturale e artistico della collettività, strumento indispensabile di crescita civile, di diffusione e di conoscenza di culture e linguaggi artistici.
      2. La Repubblica promuove lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la fruizione della musica da parte di tutti i cittadini e, a garanzia dei diritti sociali fondamentali, realizza azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attività musicali in tutti i loro generi e manifestazioni, di diverse esperienze e tradizioni, con particolare attenzione alle nuove produzioni e ai giovani, nonché alle professioni artistiche.
      3. Nelle attività musicali la Repubblica tutela la libertà di espressione degli artisti, valorizza, promuove e sostiene l'innovazione, la sperimentazione e la ricerca, le produzioni giovanili e indipendenti e le forme di cooperazione e di associazione fra diverse realtà artistiche e sostiene l'educazione e la formazione ai linguaggi artistici nell'ambito dei curricula scolastici.
      4. Lo Stato tutela il lavoro nelle attività musicali anche attraverso la predisposizione di ammortizzatori sociali ed interventi che favoriscano l'ingresso delle giovani generazioni in tutti i settori delle attività musicali.
      5. Lo Stato riconosce alla musica il suo rilevante interesse generale e, al fine di salvaguardare gli interessi sociali e culturali della collettività, di valorizzare il ruolo

 

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della musica nella crescita sociale e culturale di tutti i cittadini e di sostenere lo sviluppo delle attività e dei linguaggi artistici nel territorio della Repubblica:

          a) prevede interventi pubblici in grado di garantire, in un quadro di unitarietà della cultura, le condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà nell'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione della musica, quale componente fondamentale della cultura e bene universale, inalienabile e indivisibile;

          b) adotta provvedimenti finalizzati al consolidamento delle attività musicali nazionali nei loro diversi settori, valorizzando le molteplicità e la qualità delle energie espressive e produttive;

          c) valorizza tutti i linguaggi artistici, nonché le forme di ricerca e sperimentazione, attraverso il sostegno a progetti specifici di produzione, distribuzione e rappresentazione di realtà artistiche, imprenditoriali o in forma di associazionismo, in particolare nel campo della contemporaneità, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali della presente legge;

          d) sostiene la produzione indipendente e le iniziative volte a valorizzare e a diffondere sul territorio nazionale la produzione nazionale;

          e) promuove la circolazione e la distribuzione in Italia e all'estero della produzione nazionale;

          f) promuove la realizzazione di un circuito di spazi pubblici quali luoghi d'incontro, divulgazione, partecipazione, sperimentazione, scambio, approfondimento ed espressione destinati soprattutto ai giovani;

          g) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio musicale nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero;

          h) sostiene le scuole e gli istituti pubblici destinati alla formazione musicale nonché alla realizzazione di studi e di ricerche nel settore;

 

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          i) favorisce tutte le iniziative volte alla formazione culturale del cittadino e alla diffusione della cultura musicale, a partire dalla scuola pubblica e dai luoghi di lavoro, e sostiene le attività dell'associazionismo culturale musicale.

      6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge nel rispetto delle competenze loro attribuite ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.